Il comma 29 "ammazzablog"

Vediamo di spiegare i motivi della protesta contro la legge "sulle intercettazioni" che comincerà il suo iter in Parlamento i prossimi giorni e che introduce per i siti web un meccanismo di "rettifica" che è peggio della censura.

Cosa prevede il comma "ammazzablog"? Il comma estende l’istituto della "rettifica", previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i siti informatici, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione. Cosa è la "rettifica"? La "rettifica" è oggi già prevista per i giornali e le televisione nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o false. Questi potrebbero avere difficoltà nell’ottenere la correzione delle notizie e la "rettifica", quindi, obbliga i giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni. Quando si deve pubblicare la "rettifica"? E cosa succede se non si pubblica? Il Comma prevede che la "rettifica" vada pubblicata entro due
giorni dalla richiesta inviata anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “lestesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma non possono essere aggiunti commenti. Se non si pubblica entro 48 ore scatta una sanzione fino a 12.500€. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice. Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a "rettifica" anche se esiste una sentenza di condanna per furto? La "rettifica" prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla necessità della rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. E' quindi un criterio puramente soggettivo ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata. Posso chiedere la "rettifica" per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri. Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica? Per la stampa o i telegiornali è il direttore responsabile. Per i siti informatici dove non esiste una figura canonizzata di responsabile si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog. Sono soggetti a rettifica anche i commenti?Non è chiaro; un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.Ribadiamolo ancora una volta, non servono affatto nuove norme per (oscurare) la rete.

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